Il regime amministrativo degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Un âvolatileâ complesso, giacchĂ© la sua identificazione non Ăš stata e non Ăš tuttora granchĂ© univoca: «Drone», nella terminologia giornalistica; «Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromodelli», secondo lâemendamento alla edizione del Regolamento ENAC del luglio scorso; «Veicoli aerei senza equipaggio (UAVs)» in ambito ICAO.
La definizione che chiude questa rassegna Ăš poi quella elencata nelle «Singole Categorie dei Beni Militari», che Ăš riportata nel Libro Secondo del Codice dellâOrdinamento Militare e la cui nozione Ăš descritta dallâarticolo 246: «per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato APR, si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo».
Lâarticolo successivo di questo corpus normativo fa salve le generali disposizioni sul traffico aereo, ma ne perimetra lâimpiego: «per attivitĂ operative e addestrative per la difesa e sicurezza nazionale»; e ne formula le limitazioni: «riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti». Queste ultime trovano una eccezione naturale nel caso di situazioni di crisi o di conflitto armato.
Il Codice non dedica piĂč di tre articoli e proprio lâultimo ne fissa il regime amministrativo, considerando gli APR in dotazione alle Forze Armate quali «Aeromobili militari». Sotto questo profilo il provvedimento conferma i contenuti della legge n. 178 del 14 luglio 2004, che riguardavano le «Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze Armate»; fonte poi abrogata dalle disposizioni finali del vigente Codice (articolo 2268), ma che della fattispecie in esame possiamo dire ne rappresenti lâatto di nascita.
In questo riordino amministrativo non Ăš stato invece soppresso il decreto del Ministro della difesa del giugno 2006, adottato ai sensi del novellato articolo 743 del Codice della Navigazione, provvedimento che riguardava lâindividuazione degli aeromobili militari APR attribuendone e programmandone la definizione allo stesso ministero mediante appositi decreti. Nei successivi articoli del provvedimento ministeriale se ne ricavano i «Requisiti» e lâappropriata «Classificazione».
Ancora sullâargomento lâarticolo 745 del Codice della Navigazione attribuisce la definizione di aeromobili militari alle leggi speciali e ai fabbricanti, in virtĂč dei requisiti tecnici progettuali e delle caratteristiche «costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari», stabilendone lâeffettiva ammissione alla navigazione solo quando «certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal ministero della difesa».
Traendo spunto da queste fonti ordinamentali, vale la pena estendere brevemente lâaccennato regime amministrativo anche a quei profili giuridici che ne regolamentano la fabbricazione e la commercializzazione, e che sono destinati agli operatori economici il cui oggetto sociale preveda la destinazione ad usi militari dei beni prodotti.
Fonte obbligata cui indirizzare questa indagine Ăš lâarticolo 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, presidio normativo posto dal legislatore in tema di materiali da guerra e, in estensione, ai materiali dâarmamento/prodotti per la difesa. Questi ultimi, comâĂš noto, sono ricavabili dallâapposito decreto del ministero della difesa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, decreto approvato di concerto anche con il Ministero dellâInterno.
Questo atto, come sappiamo, recepisce lâannuale aggiornamento della direttiva dellâUnione Europea che in origine figurava come Allegato alla direttiva sui trasferimenti dei prodotti per la difesa tra gli Stati membri dellâUnione. Riguardo al tema dellâesportazione, importazione e transito di questi materiali, il controllo dello Stato Ăš poi demandato a norme nazionali di altra fonte, con proprio regime amministrativo distinto e autonomo: la vigente legge 9 luglio 1990, n. 185.
La lettura dellâarticolo 2 di questo atto normativo supporta il criterio per la qualificazione giuridica dei succitati  materiali; dal che ne consegue che in aggiunta alle chiare determinazioni definitorie del Codice, le fattispecie della fabbricazione, dellâassemblaggio, della raccolta, della detenzione e della vendita dei prodotti APR militari, ed anche delle loro parti, necessitano di unâautorizzazione di polizia, ovvero della licenza rilasciata dallâautoritĂ prefettizia del luogo ove ha sede lo stabilimento che produce questo tipo di beni.
Al rilascio di questo provvedimento, che assorbe anche lâautorizzazione alla commercializzazione e alla riparazione, soggiacciono anche gli studi, la progettazione e il relativo sviluppo, in quanto attivitĂ propedeutiche alla fabbricazione di tali prodotti.
Il regime applicabile si conclude con lâanalisi delle definizioni e degli elementi di dettaglio descritti alla categoria 10 dellâelenco dei materiali dâarmamento; ne consegue poi la valutazione di rito che in ordine ai materiali prodotti guida fabbricanti e detentori allâapproccio autorizzativo in modo da   regolarizzare, nellâambito dello speciale regime della legislazione di pubblica sicurezza, con le connesse attivitĂ industriali, la produzione di questo prodotto finale per il mercato militare.
Naturalmente la finalitĂ dellâutilizzo degli APR non conduce al solo perimetro militare. Ă il caso rappresentato dal ricorso a questi prodotti da parte delle Forze di polizia ai fini del «controllo del territorio per finalitĂ di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalitĂ organizzata e ambientale».
Il ricorso a questi strumenti Ăš disciplinato dal vigente decreto del Ministro dellâInterno dellâaprile 2016, il quale fornisce la «modalitĂ di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto».
Tuttavia, la natura di questi beni non muta: essi sono «iscritti nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa»; ad essi si applicano le «regolamentazioni tecniche emanate dalla direzione degli armamenti aeronautici e per lâaeronavigabilitĂ del medesimo ministero»; e pur essendo quegli scopi di ordine e sicurezza pubblica, gli APR sono beni appartenenti allâelenco dei materiali dâarmamento/prodotti per la difesa.
Ne consegue che per il settore industriale degli operatori economici che si sono incaricati della loro produzione il regime amministrativo rimane esattamente lo stesso, e per questo restano assoggettati a quella fonte obbligata dalla quale ha preso le mosse questa trattazione: lâart. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Giovanni PaganiVedi tutti gli articoli
Nato nel 1955 a Lucca, Ăš laureato in Scienze Politiche a Indirizzo Internazionale. Le sue esperienze professionali lo hanno portato a operare presso le aziende Oto Melara, Alenia Marconi Systems e MBDA. Ă esperto di sicurezza nei trasporti di materiale bellico e ricopre lâincarico di responsabile aziendale dellâunitĂ âAutorizzazioni di Pubblica Sicurezza e merci pericoloseâ. Ă un esperto qualificato in ambito AIAD (Associazione Industrie Aerospazio e Difesa) nei settori Trasporto e Merci pericolose e membro del Centro Studi per la Sicurezza Itasforum.