Il "cammino europeo" della Sicurezza privata italiana

La sentenza della Corte di Giustizia Comunitaria del 13 dicembre 2007 (Causa C-465/05) ha avviato il processo di riforma del settore della cosiddetta sicurezza privata, materia di antiche radici come del resto si ricava dallo stesso nome latino “vigilantia”.
Era infatti l’antico “Ufficio degli Edili” – guidato da fiduciari del Senato romano – che con l’operato dei suoi “tres viri nocturni” assicurava, già nel terzo secolo avanti Cristo, la vigilanza sulla vita economica e religiosa della città eterna, svolgendo una funzione di prevenzione mediante la vigilanza e la custodia dei beni dei pubblici e dei privati. Quei vigili, alla dipendenza degli “Aediles” (Magistrati con funzioni amministrative e di polizia cittadina), avevano l’obbligo di fare osservare le leggi del tempo e potevano addirittura arrestare i delinquenti.
Questa attività è presente oggi anche nel nostro Ordinamento, disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d’ora in avanti TULPS) e dal relativo Regolamento di esecuzione (d’ora in avanti Regolamento). Queste fonti nazionali consentono di ricorrere all’utilizzo del personale di Istituti di Vigilanza allo scopo di dare esecuzione – e supportare anche sotto il profilo organizzativo – a quanto disposto da ulteriori norme integrative, in materia di armi e di esplosivi, introdotte da altra Legge dello Stato nell’aprile 1975.
Destinataria e obbligata di prim’ordine verso queste disposizioni risulta anche l’industria nazionale dei materiali d’armamento, perché tenuta ad assicurare la custodia delle armi e degli esplosivi “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Opportuno, quindi, ricorrere al tipo di servizio svolto dai predetti Istituti che sostanzia una misura aggiuntiva e integrativa degli altrettanto obbligatori “sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva”. L’insieme di queste contromisure dà esecuzione alla custodia/detenzione e fabbricazione dei materiali militari mediante l’adozione e il mantenimento di quelle “efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza”, alle quali occorre notoriamente assolvere prima del conseguimento della licenza di polizia che autorizzi le attività, produttive e commerciali, dei materiali in argomento.
In considerazione del fatto che anche quest’oggi il necessario tributo al pellegrinaggio giuridico non potrà essere eluso, occorrerà avviare la nostra analisi partendo proprio dalla Sentenza della Corte, così che si possano ricavare gli elementi del contenzioso e il giudizio finale adottato dalla seconda sezione su ciascuna fattispecie di nostro interesse. Protagonista è ancora una volta la Commissione comunitaria con l’avvio del ricorso che oppone all’Italia otto censure relative ai “requisiti stabiliti dalla normativa italiana per l’esercizio di un’attività di vigilanza privata in Italia”. L’inizio dell’avventurosa controversia è un po’ datato e allora, sempre per le consuete e incombenti ragioni di brevità, scegliamo di partire dalla lettera di costituzione in mora inviata alla Repubblica italiana il 5 aprile 2002 contenente l’intimazione a “presentare le proprie osservazioni sulla compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento”. La vicenda si formalizza ancor più pesantemente in tempi successivi e si trascina, come detto, sino all’epilogo avvenuto il 13 dicembre 2007.

 

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Giovanni PaganiVedi tutti gli articoli

Nato nel 1955 a Lucca, è laureato in Scienze Politiche a Indirizzo Internazionale. Le sue esperienze professionali lo hanno portato a operare presso le aziende Oto Melara, Alenia Marconi Systems e MBDA. È esperto di sicurezza nei trasporti di materiale bellico e ricopre l’incarico di responsabile aziendale dell’unità “Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e merci pericolose”. È un esperto qualificato in ambito AIAD (Associazione Industrie Aerospazio e Difesa) nei settori Trasporto e Merci pericolose e membro del Centro Studi per la Sicurezza Itasforum.

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